Bonus casa 50% ristrutturazione A chi spetta e le spese ammesse

Bonus casa 50% ristrutturazione A chi spetta e le spese ammesse
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Vediamo ora un riepilogo delle detrazioni possibili circa il Bonus Casa 50 per cento relativo a Ristrutturazione. La detrazioni riguardano:

• il proprietario o il nudo proprietario

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

• l’inquilino o il comodatario

• i soci di cooperative divise e indivise

• i soci delle società semplici

• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

Per quali lavori: quelli sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

• quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’Edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

• quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

• quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

• quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

• quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

• quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

• quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

• quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

• quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)

• le spese per l’acquisto dei materiali

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

• gli oneri di urbanizzazione

Per quale periodo: fino al 31.12.2020 (salvo proroga). Rateazione: 10 anni. Spesa massima: 96.000 euro.

ECOBONUS 65%: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La detrazione spetta a:

• persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

• contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

• associazioni tra professionisti

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

• titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale

• tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Per quali lavori: sulle unità immobiliari residenziali, sugli edifici residenziali, condomini e fabbricati produttivi per i quali spetta l’agevolazione fiscale. Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:

• riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

• interventi sull’involucro degli edifici

installazione di pannelli solari

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Con provvedimenti successivi si sono estese le agevolazioni ad altri interventi:

• acquisto e posa in opera delle schermature solari

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

• acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti, è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

• gli oneri di urbanizzazione

Per quale periodo: fino al 31.12.2020 (salvo proroga)

Rateazione: 10 anni

Spesa massima: 100.000 euro

LE REGOLE PER I CONDOMINI

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.

Per quale periodo: fino al 31.12.2021

Rateazione: 10 anni

Spesa massima: 40.000 euro per ogni unità immobiliare

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero.

Per quale periodo: fino al 31.12.2021. Rateazione: 10 anni. Spesa massima: 136.000 euro per unità immobiliare

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