Scopriamo le tre modalità per avere il beneficio Dai condòmini (o proprietari dell’edificio) alle case
Per “scalare” il costo effettuato dalle proprie tasse le modalità sono tre. Eccole spiegate in dettaglio.DETRAZIONE DIRETTA
I condòmini o proprietari dell’edificio o unità potranno suddividere il beneficio (costo sostenuto +10%) in cinque rate annuali, da utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi (730 o Modello Persone Fisiche) a partire da quella relativa al periodo di imposta in cui si è sostenuta la spesa (dichiarazione da presentare l’anno successivo) e quindi a seguire gli anni che verranno.
L’agevolazione spetta nel limite della propria capienza fiscale annua, salva la previsione per la cessione del credito. L’eventuale quota annuale che non ha capienza nell’imposta lorda dovuta per ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta dovuta per gli anni successivi, ne chiesta a rimborso.
CESSIONE DEL CREDITO
Con la cessione del credito l’importo del bonus viene trasformato in credito d’imposta, che può essere quindi ceduto a banche, assicurazioni o intermediari finanziari.
SCONTO IN FATTURA
In questa modalità l’impresa applica uno sconto sulla fattura lavori fino al 100% dell’ammontare, che viene quindi anticipato dal fornitore che ha realizzato il o gli interventi il quale potrà quindi recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, a sua volta cedibile ad altri soggetti, incluse banche, assicurazioni e o intermediari finanziari.
GLI INTERVENTI AMMESSI
Il “Decreto rilancio” ha fissato gli interventi ammessi al beneficio della detrazione 110%. Vediamo quali sono in dettaglio.
Interventi di isolamento termico delle superfici opache che delimitano lo spazio riscaldato (cioè in sostanza l’involucro) per almeno il 25% dello stesso. Tali interventi prevedono l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi (cosiddetti ‘cam’) fissati dal Decreto Min. Ambiente del 11.10.2017.
Per tali interventi la spesa massima detraibile è pari a:
€ 50.000 per unità unifamiliari o unità situate all’interno di edifici plurifamiliare, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
€ 40.000 per unità, per edifici da 2 fino ad 8 unità
€ 30.000 per unità, per edifici da 9 unità in su
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione acqua calda sanitaria.
TIPOLOGIA DI IMPIANTI
Impianti a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A di prodotto, prevista dal Regolamento UE 811/2013 della Commissione del 18.02.2013;
a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici);
impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
CASE UNIFAMILIARIImpianti a collettori solari con impianti a biomassa con classe 5 stelle (Decreto Min.Ambiente 07.11.2018 n° 186) solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e bonifica del vecchio impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi, compatibili con generatori a condensazione, dotati di marcatura CE come da regolamento n°305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi della norma UNI 71293
La spesa massima ammessa prevista da portare in detrazione ammonta a:
€ 30.000 per le abitazioni unifamiliari
€ 20.000 per unità negli edifici fino ad 8 unità
€ 15.000 per unità negli edifici da 9 unità in poi.
LE DUE CLASSI
Elemento fondamentale per accedere al beneficio è il salto di 2 classi: gli interventi devono infatti necessariamente portare l’edificio dalla classe attuale ad almeno due classi in più (es. dalla G alla E).