Bonus facciate ed Ecobonus: detrazioni del 90 e 65 per cento

Bonus facciate ed Ecobonus: detrazioni del 90 e 65 per cento
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Per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, è possibile fruire ancora sul Bonus facciate. La detrazione Irpef/Ires del 90%, prorogata al 31 dicembre 2021, spetta a tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica dello stesso.

Il bonus è valido esclusivamente per gli edifici ubicati in zona A o B, in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Danno diritto al beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.

Nel caso in cui i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

ECOBONUS

Fino al 31 dicembre 2021 si può contare inoltre sull’Ecobonus nelle sue varie articolazioni.

La detrazione - Irpef E Ires per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti - è pari al 65% per:

- la riqualificazione globale dell’edificio;

- l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;

- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

- collettori solari per produzione di acqua calda;

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- sistemi di building automation;

- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Lo sconto scende al 50% nel caso di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- acquisto e posa in opera di schermature solari;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

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