I nostri soldi Bonus facciate, le regole per ottenere gli incentivi

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La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio ha dissipato alcuni dubbi interpretativi circa la norma che disciplina il “bonus facciate”. Ha chiarito, innanzitutto, quali sono le parti dell'edificio ammesse al beneficio: esso “riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio”, mentre non spetta “per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.

Ha poi spiegato quali tipi di interventi rientrino nell'agevolazione: il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, ma anche la sola pulitura e tinteggiatura della superficie; il ripristino o il rinnovo di balconi, ornamenti e fregi; i lavori relativi a grondaie, pluviali, cornicioni ed alla sistemazione delle parti di impianti collocati sulla facciata. Sono compresi nel beneficio i costi per le prestazioni professionali richieste dall'intervento e le spese accessorie (ad esempio, il tributo per l'occupazione del suolo pubblico, le spese per i ponteggi e quelle per lo smaltimento dei materiali di risulta).

Se l'intervento incide sulla prestazione termica dell'edificio o interessa più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per ottenere il bonus deve rispettare i requisiti minimi indicati dalla vigente normativa sul risparmio energetico. “Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio”, queste parti non vanno incluse nel computo del 10%.

In pratica, questo significa che, se l'intero edificio è rivestito dai materiali citati, allora si può godere del “bonus facciate” senza applicare il “cappotto” termico.

*Dottore Commercialista

in Carmagnola

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