“Cura Italia”, le misure di sostegno a privati, aziende e alle partite Iva Zzzzz zzzzzz

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Il decreto legge n. 18 del 17 marzo, detto “Cura Italia”, dispone alcune misure a favore delle famiglie.

I lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo, continuo o frazionato, non superiore a quindici giorni, possono avvalersi, per i figli di età non superiore ai dodici anni, di un congedo pagato con un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Ne possono godere, in via alternativa, entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia un altro genitore che beneficia di prestazioni di sostegno al reddito (per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa) o un genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei dodici anni di età dei bambini non si applica in presenza di figli con disabilità grave. Analoga indennità spetta ai genitori iscritti alla Gestione separata Inps e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps, nella misura stabilita dal decreto.

In alternativa, i genitori lavoratori di cui si è scritto possono beneficiare di un bonus di seicento euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting, erogato tramite il “libretto famiglia”.

In aggiunta a quanto sopra esposto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i dodici e i sedici anni, possono astenersi dal lavoro, senza diritto a indennità, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, a patto che, nel nucleo familiare, non vi sia un altro genitore che beneficia di prestazioni di sostegno al reddito. I benefici descritti si applicano nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.Stop anche (fino al 31 maggio, dei versamenti previdenziali per i collaboratori domestici.

LIBERI PROFESSIONISTI

Il decreto riconosce un'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo ad alcune categorie di lavoratori: i liberi professionisti titolari di partita Iva, e i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'Inps; i co.co.co. che svolgono attività nei confronti di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche; artigiani e commercianti, non titolari di pensione.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e non spettano a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sono erogate dall'Inps, previa domanda, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.

Iil decreto stabilisce il principio, ma non le modalità concrete per la sua attuazione, la cui fissazione è demandata a provvedimenti da adottare a cura dell'Inps.

Particolare importante, la misura non riguarda gli iscritti agli Ordini.

*Dottore commercialista

in Carmagnola

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