Mutui, sospensione per chi è in difficoltà
Il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, permette ai titolari di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate qualora occorrano situazioni di temporanea difficoltà, dovute alla perdita del lavoro o all'insorgenza di una disabilità grave.
Può chiedere il sostegno del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile, con un Isee non superiore a trentamila euro; qualora il mutuo sia cointestato, è sufficiente che i requisiti citati siano soddisfatti da uno solo dei titolari. Condizione per ottenere il beneficio è aver subito la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) o parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia. Il Fondo interviene anche in caso di sopraggiunta invalidità o morte. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
L'art. 54 del decreto “Cura Italia” estende i benefici del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano “registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus”.
Il calo di fatturato deve essere autocertificato e non occorre presentare l'Isee.