Quel 110% per ammodernare un grande patrimonio edilizio Xxxxxx Xxxxxx

Quel 110% per ammodernare un grande patrimonio edilizio Xxxxxx Xxxxxx
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Classificato come Dl 34/2020 il “Decreto Rilancio” ha dato il via a importanti opere di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici residenziali.

In particolare questo “potenziamento” delle detrazioni elevate al 110% è stato introdotto dagli articoli 119 e 121 del Decreto stesso, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, elevando le detrazioni già esistenti per talune casistiche e per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La novità ha fortemente colpito e creato un interesse diffuso: il patrimonio edilizio è infatti per larga parte “datato” e necessita di questi interventi, in grado di soddisfare più elementi di ammodernamento delle nostre case, ossia il miglior comfort abitativo, la rivalutazione delle proprietà, il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento strutturale rispetto al sisma.

A CHI SPETTA

Condomini: persone fisiche o imprese, usufruendo della detrazione per i lavori svolti sulle parti comuni dell’edificio, in ragione millesimale (articolo 1123 del Codice Civile).

Persone fisiche: purché al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie di edifici unifamiliari o di unità facenti parte di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti, atte alla residenza di un singolo nucleo familiare, che dispongano di uno o più accessi indipendenti dall’esterno, ovvero autonomi con comuni ad altre unità e chiuso da cancello o portone che ne consenta l’accesso da strada pubblica o cortile/giardino anche non esclusivo (nel numero massimo di 2).

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili possedute dalle stesse ed assegnate in godimento ai soci.

Edifici di edilizia pubblica, società sportive, organizzazioni non lucrative.

QUANTO SI DETRAE

La nuova norma prevede di detrarre il 110% della spesa sostenuta (spendo 100 euro ne porto 110 in detrazione) nel periodo di 5 anni dall’effettuazione della spesa. La nuova norma ha quindi abbassato la ormai storica rateazione di 10 anni, consolidata per tutti gli altri interventi già vigenti, ad un termine molto appetibile.

LIMITI (PERSONE FISICHE)

La norma impone un numero massimo di unità cui applicare il beneficio fiscale per le persone fisiche: per le unità singole (villini, porzioni di bifamiliare, unità poste in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti) il numero massimo cui applicare è 2, ma fermo restando (in più quindi) il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio.

Quindi si potrà:

a) Beneficiare della detrazione per lavori eseguiti su massimo 2 unità immobiliari

b) Beneficiare della detrazione per interventi su parti comuni del condominio.

COME SI APPLICA

La detrazione spetta quindi per interventi effettuati su:

a) parti comuni di edificio

b) singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività o impresa

c) edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché funzionalmente indipendenti e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare, e dispongano di accesso autonomo dall’esterno.

CHI E’ ESCLUSO

Sono esclusi dall’applicabilità della detrazione le seguenti tipologie di unità: A/1 abitazione di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

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