CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA Così si può risparmiare: le novità del Decreto Rilancio dfg dfgdg

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA Così si può risparmiare: le novità del Decreto Rilancio dfg dfgdg
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La cessione del credito è stata istituita a decorrere dal 2018, ma fino all’emanazione di questa nuova Norma è stato un istituto poco conosciuto.

Il “Decreto Rilancio” ha dato forte richiamo a questa facoltà, estendola anche ad alcuni altri interventi di recupero e riqualificazione già esistenti.

I soggetti che possono cedere il credito sono:

Cedenti: soggetti di varia natura, capienti o incapienti fiscalmente, oppure soggetti a cui il credito è stato ceduto in precedenza

Cessionari: coloro a cui il credito viene ceduto, e nello specifico fornitori/appaltatori/produttori materiali oppure aziende Esco (energy service company), See (società di servizi energetici), reti d’impresa e quindi anche non esecutori diretti degli interventi ma collegati al rapporto contrattuale che dà origine alla detrazione, ed infine Banche ed Istituti finanziari, Assicurazioni.

IL MECCANISMO

La cessione del credito è un meccanismo che permette di eseguire i lavori anche in condizione di limitata disponibilità o in caso di “incapienza”: vediamo di cosa si tratta.

Sono incapienti quei soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’Irpef avendo un reddito inferiore ai limiti di legge, fissati dalla norma di cui art. 14 del DL 62/2013;

i contribuenti che hanno redditi da lavoro dipendente o assimilati con un reddito complessivo annuo non superiore ad € 8.000 o pensionati con pensione fino ad € 7.500, con redditi di terreni fino ad € 185,92 e reddito di sola abitazione principale, condizioni queste da verificarsi nell’anno precedente a quello in cui viene sostenuta la spesa di riqualificazione per la quale si richiede la detrazione.

La cessione, preesistente per alcuni interventi già dal 2018, è stata ora completamente ripresa dalla nuova norma: molti Istituti bancari si sono mossi per la cessione, normando con propri regolamenti le modalità.

Non solo, sono previsti anticipi dei costi (cosiddetti “prestiti ponte”) che consentono di avere già in anticipo dalla Banca la liquidità per pagare i costi, pagando l’interesse sulla somma per il periodo di durata dei lavori.

Parimenti le grandi società energetiche offrono le lavorazioni previste assumendo esse stesse direttamente il credito, ma prediligendo di solito i condòmini o edifici di più grande misura.

Quindi se si vuole accedere al meccanismo meglio consultare una delle banche attive in tal senso, per avere chiaro cosa occorre all’istituto di propria fiducia e le agevolazioni ottenibili.

SCONTO IN FATTURA

Questo istituto prevede che i soggetti che sostengano negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (quella delle detrazione 50% dette Bonus Casa), di efficientamento energetico (Ecobonus), adozione di misure antisismiche (SismaBonus), recupero delle facciate (Bonus Facciate), installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, nonché gli ultimi nati Superbonus, possono optare il luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari o minor ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla impresa.

Quindi nel caso di Superbonus sarà del 100% del costo dovuto e non del 110%.

In sostanza l’anticipo (cioè lo sconto) viene applicato dal fornitore o impresa che ha eseguito l’intervento, il quale lo recupera sotto forma di credito di imposta oppure lo cede ad altri soggetti.

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