I nostri soldi Tasi accorpata all’Imu Novità per le aliquote

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A partire dall'anno 2020, l'imposizione comunale sugli immobili, già articolata in Imu e Tasi, è riassunta in un solo tributo, la cosiddetta nuova Imu. Si tratta, in sostanza, dell'unificazione di due imposte che incidevano la medesima base imponibile.

L'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, incrementabile fino al 10,6 per mille; i Comuni che avevano deliberato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille hanno facoltà di istituire un'aliquota Imu elevata fino all'11,4 per mille.

Qualora il Comune non adotti apposita delibera entro il 30 giugno 2020, si applicano le aliquote di base, diversamente da quanto accadeva in passato (in precedenza, infatti, se il Comune non deliberava in merito, si applicavano le aliquote vigenti nell'anno precedente).

Sussiste tuttora l'esenzione da Imu per l'abitazione principale e per le fattispecie ad essa equiparate, con una differenza importante rispetto al passato: in caso di separazione tra coniugi, solo la casa familiare assegnata, con provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli minori beneficia dell'esenzione. Ne consegue che, in assenza di figli minori, l'immobile assegnato all'ex coniuge sconta l'Imu in via ordinaria.

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