Interventi “trainati”: le detrazioni previste
Oltre agli interventi principali citati in queste pagine (cosiddetti “trainanti”) la legge prevede di beneficiare della stessa detrazione del 110% in alcuni altri casi, i cosiddetti interventi trainati.
Interventi di efficientamento energetico, già previsti dalla norma in vigore (Dlgs 63 del 2013), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, purché eseguiti congiuntamente ad almeno 1 dei due interventi trainanti (isolamento involucro e sostituzione impianto).
Installazione di impianti fotovoltaici e contestuale o successiva installazione di sistema di accumulo (batterie), purché sempre eseguiti congiuntamente ad almeno 1 dei due interventi trainanti (isolamento involucro e sostituzione impianto).
Il nuovo impianto fotovoltaico deve essere obbligatoriamente allacciato alla rete, con cessione gratuita dell’energia non autoconsumata a favore del GSE.
La spesa massima prevista da portare in detrazione ammonta a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni KW di potenza nominale installata; € 1.000 per ogni Kw di capacità per il sistema di accumulo.
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, purché eseguiti congiuntamente ad almeno 1 dei due interventi trainanti. In questo caso la spesa massima da portare in detrazione ammonta ad € 3.000.
Interventi di consolidamento strutturale antisismico, come già previsti dalla vigente normativa, il cosiddetto “Sisma Bonus” nonché per realizzare sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, nelle zone 1-2-3.
La spesa massima da portare in detrazione in questo caso non ha massimali.
Interventi di sostituzione dei serramenti con nuovi infissi aventi alte performance di isolamento.
La spesa massima da portare in detrazione è pari ad € 60.000.