TUTTI I REQUISITI RICHIESTI E che cosa si deve asseverare
Ecco un elenco dei punti salienti da verificare, che lo studio incaricato non mancherà di effettuare.
A) Rispetto dei requisiti minimi previsti dai Decreti di cui all’art.14 del LD 04.06.2013 convertito in Legge 90 del 03.08.2013 e s.m.i.
B) Conseguimento del miglioramento di almeno 2 classi energetiche, oppure , ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
C) La congruità delle spese: il professionista assevera la congruità delle spese sostenute in riferimento al Prezzario Regionale oppure in alternativa al prezzario DEI (Genio Civile). Qualora tali prezzari “ufficiali” non riportino le voci relative ad alcuni degli interventi da eseguire, i prezzi dovranno essere determinati dal tecnico in maniera analitica (analisi prezzi) considerando le variabili che intervengono nella lavorazione.
I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi della Norma, sia in corso di lavori ad ogni S.A.L. (stato avanzamento lavori) sia alla conclusione nonché la congruità delle spese sostenute.
Copia dell’asseverazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’ENEA (ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente).
Per gli interventi antisismici, i professionisti abilitati ed incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo, asseverano l’efficacia degli interventi realizzati nelle riduzione del rischio sismico.
DELLE ASSEVERAZIONI
Il comma 14 dell’articolo 119 ha infatti sancito l’obbligo per il perito o i periti che asseverano le varie fasi (rispetto dei requisiti, congruità delle spese, efficacia intervento sismico), di dotarsi di copertura specificatamente garantita da polizza RC, con massimali adeguati al numero delle attestazioni ed all’importo degli interventi, e comunque non inferiore ad € 500.000.
Importante quindi, a propria tutela, richiedere fra i vari documenti d’obbligo al tecnico o alla società di consulenza che andrà a rilasciare le asseverazioni (elementi obbligatori e fondamentali per sancire la bontà dei lavori eseguiti e quindi il diritto a detrarne il costo) una adeguata copertura.
IL VISTO DI CONFORMITA’
Qualora si scelga di cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura, ulteriore adempimento è ottenere il cosiddetto “Visto di Conformità”.
Tale documento viene rilasciato da uno dei soggetti di cui al DPR 322/1998 - per semplicità commercialisti e tributaristi e responsabili dei Caaf -: il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il consulente accerta e certifica quindi la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.