Modificati i tetti di spesa per ottenere l’ecobonus
Riguardo all’ecobonus, ricordiamo che i tetti di spesa previsti per poter beneficiare del Superbonus del 110% sono stati modificati. Eccoli.
unità abitative
Tetto di spesa per la realizzazione del cappotto termico: 40mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi;
per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento: 20mila euro.
unità abitative
Tetto di spesa per la realizzazione del cappotto termico: 30 mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi;
per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento: 15 mila euro.
In entrambi i casi, resta il vincolo di migliorare di due classi energetiche l’edificio. Non c’è questa necessità per gli interventi antisismici, per i quali il tetto di spesa è stabilito in 96 mila euro.
Semplificando, e con tutte le eccezioni del caso, possiamo dire che il 110% spetta solo: alle persone fisiche per i lavori sulle abitazioni e pertinenze (anche in condominio e secondarie, ma per un massimo due unità immobiliari); ai condòmini persone fisiche, imprese o professionisti per i lavori sulle parti comuni condominiali; in caso di un’unità immobiliare non residenziale, questa spesa, ripartita in base ai millesimi, rileva solo se il condomìnio è prevalentemente residenziale.
Altre agevolazioni
Se non si riesce a rispettare i complicati requisiti soggettivi e oggettivi della nuova detrazione del 110% prevista dal decreto Rilancio, il contribuente ha comunque a disposizione molti altri strumenti, comunque interessanti. Sono ancora in vigore, infatti, altre agevolazioni, che non devono rispettare le stringenti regole del 110%.
a) il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) per tutti i soggetti Irpef, con detrazione del 50%, in 10 anni, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%. Gli interventi riguardano, ad esempio, le manutenzioni straordinarie (ordinaria, solo sulle parti comuni di edificio residenziale); il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze;
b) il risparmio energetico “qualificato”, detraibile dall’Irpef o dell’Ires al 50-65-70-75-80-85% (in 10 anni), fino alla fine del 2020 e in qualche caso fino al 31 dicembre 2021. Sono interessati tutti i contribuenti (anche professionisti, imprese e società), su tutti gli immobili (anche quelli merce, per la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34);
c) gli interventi antisismici cosiddetti speciali, agevolati con le detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% (in 5 anni), fino alla fine del 2021.
d) il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%, in 10 anni) fino al 31 dicembre 2020, anche per le imprese e società sugli edifici strumentali.
e) l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, agevolata al 50% (in 10 anni) fino a tutto il 2021.